Normativa soccorso stradale
Regolamento soccorso stradale
Lavoro soccorso stradale
Questa pagina intitolata “Normativa soccorso stradale – Regolamento soccorso stradale – Lavoro soccorso stradale” riporta le indicazioni fornite dalla “Commissione per gli interpelli” del Ministero del Lavoro, in risposta ad un quesito presentato dalla CNA nel 2016.
Le indicazioni fornite dalla Commissione valgono come criteri direttivi, per l’attività di vigilanza degli ispettori del lavoro.
In questo caso la Commissione afferma che, secondo la normativa vigente, anche gli addetti al servizio carroattrezzi sono obbligati a frequentare il corso di formazione professionale sull’uso di segnaletica temporanea.
Riferimenti legislativi sono l’art. 12 del d.lgs. n. 81/2008 (istituzione della Commissione per gli interpelli) ed il decreto interministeriale del 4 marzo 2013.(uso di segnaletica per attività temporanea su strada).
Commissione per gli Interpelli
INTERPELLO N. 17/2016
Alla CNA
Prot. n. 19852 del 25/10/2016
Oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Risposta al quesito relativo all’applicazione del Decreto interministeriale 4 marzo 2013 anche per il personale addetto all’attività di soccorso stradale con carri attrezzi.
La CNA ha avanzato un quesito in merito alla possibilità di
“fondatamente ritenere che il personale addetto alla gestione e alla conduzione dei carri attrezzi, in attività di soccorso stradale, non rientri nel campo di applicazione del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 e quindi non sia obbligato a frequentare il corso di formazione professionale, così come previsto dallo stesso Decreto” .
Al riguardo occorre premettere che il Decreto Interministeriale 4 marzo 2013
“individua, ai sensi dell’articolo 161, comma 2-bis, del d.lgs. n.81/2008, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare” (art. 1, comma 1).
Le attività lavorative in questione
“fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all’articolo 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002” (art. 1, comma 2),
tra le quali sono espressamente menzionate
“anomalie, quali cantieri, incidenti, ostruzioni, degrado, etc., che costituiscono un pericolo per gli utenti” si intende una qualsiasi delle anomalie richiamate” (art. 2 del disciplinare).
L’art. 3, comma 1, del decreto interministeriale in parola prevede l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare che
“ciascun lavoratore riceva informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all’articolo 2” (che sono quelle di apposizione della segnaletica stradale).
I contenuti minimi e le modalità della suddetta formazione sono individuati nell’allegato II del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
L’attività di soccorso stradale rientra a pieno titolo tra le attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare di cui al Decreto interministeriale 4 marzo 2013, anche alla luce dell’esplicito richiamo alle situazioni incidentali all’interno del campo di applicazione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002.
Pertanto, a giudizio della Commissione, i lavoratori che svolgono attività di soccorso stradale con apposizione di segnaletica temporanea nei casi previsti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 rientrano nel campo di applicazione del Decreto Interministeriale 4 marzo 2013.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Ing. Giuseppe PIEGARI)
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