Soccorso stradale nel Codice della strada

Soccorso stradale nel Codice della strada

Soccorso stradale nel Codice della strada

Tutti gli articoli relativi al soccorso stradale nel Codice della strada e nel Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada.

I veicoli adibiti a carroattrezzi per il soccorso stradale, officina mobile ed autogru sono classificati come “Veicoli per uso speciale” dal Codice della strada.

Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495)

Art. 12 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada
Autoveicoli adibiti al soccorso stradale o alla rimozione di veicoli.

1. Gli autoveicoli di cui agli articoli 10, comma 12, e 159, comma 2, del Codice della strada, adibiti al soccorso stradale o alla rimozione di veicoli, sono denominati autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale. Le loro caratteristiche costruttive e funzionali sono indicate nell’appendice IV al presente titolo.

2. Non costituisce trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale, quando ciascuno dei veicoli costituenti il complesso, indipendentemente dai valori assunti dallo stesso, rispetti i limiti fissati dagli articoli 61 e 62 del codice. Non costituisce altresì trasporto eccezionale il traino di soccorso o di rimozione eseguito con autoveicoli non classificati per il soccorso stradale, ma comunque idonei per una massa rimorchiabile non inferiore alla massa complessiva del veicolo trainato, qualora, oltre i singoli veicoli, anche il complesso da loro formato rispetti i limiti predetti.

3. Le caratteristiche indicate al comma 1 possono essere modificate od integrate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per la motorizzazione in relazione a specifiche esigenze determinate dall’evoluzione della tecnica di realizzazione dei veicoli o correlate all’efficienza del servizio di soccorso stradale o rimozione di veicoli

Art. 203 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada

2.) Sono classificati “per uso speciale”, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, del Codice della strada, i seguenti autoveicoli:

f) autoveicoli attrezzi;

h) autoveicoli gru;

i) autoveicoli per il soccorso stradale.

APPENDICI AL TITOLO I del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della strada

Art. 12

Caratteristiche costruttive e funzionali degli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale

1. Gli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale possono essere muniti di gru, anche di tipo telescopico od a scomparsa tra le pedane, di verricello o di altro dispositivo per il soccorso stradale e sono dotati delle attrezzature necessarie per la loro funzionalità. Possono essere realizzati con o senza piano di carico, fisso o inclinabile e parzialmente scarrabile, per il trasporto di veicoli di limitate dimensioni, e comunque tali da non determinare mai, in condizioni di marcia, il superamento di alcuno dei limiti prescritti dagli articoli 61 e 62 del Codice della strada.

2. La gru installata sull’autoveicolo di soccorso stradale, se presente, può consentire, oltre al posizionamento di un veicolo sull’eventuale piano di carico, il traino dello stesso con un asse sollevato, mantenuto in tale posizione tramite idonei triangoli distanziatori, bracci retrattili a forca oppure mediante carrelli monoassi, costituenti attrezzatura ausiliaria dell’autoveicolo di soccorso.

3. È ammessa l’installazione sugli autoveicoli di soccorso di un gancio di traino di tipo approvato, sia per il recupero di rimorchi, sia per il traino di autoveicoli e sia per il traino di rimorchi attrezzati per il trasporto esclusivo di veicoli soccorsi o rimossi e caricati con i mezzi dell’autoveicolo di soccorso stradale. Tali rimorchi, in quanto destinati esclusivamente a servire l’autoveicolo di soccorso stradale, sono considerati, ai sensi dell’articolo 204, rimorchi ad uso speciale.

4. Gli autoveicoli di soccorso stradale sono soggetti a tutte le norme costruttive valide per i veicoli di stessa massa complessiva della categoria N, definita dall’articolo 47, comma 2, lettera c), del codice, salvo per quanto riguarda le seguenti prescrizioni:

a) lo sbalzo anteriore non deve eccedere il 65% del passo a condizione che non modifichi la visibilità originaria dell’autotelaio; lo sbalzo posteriore non deve eccedere l’85% del passo. Il veicolo deve iscriversi nella fascia d’ingombro di cui all’articolo 217;
b) gli sbalzi, sia anteriore che posteriore, devono essere segnalati, nel senso longitudinale e trasversale del veicolo, per la parte eccedente in pianta la sagoma dell’autotelaio, con sistemi retro-riflettenti a strisce larghe 10 cm e inclinate di 45°, alternate, di colore bianco e rosso. Per la parte estrema dello sbalzo, in senso longitudinale, costituita da attrezzi mobili di lavoro quali carrucole e simili, le segnalazioni riflettenti possono essere effettuate con pannelli delle dimensioni minime di 50 x 50 cm, segnalati come sopra disposto;
c) se la parte a sbalzo anteriore, misurata dal centro del volante di guida, eccede i 2,5 m, la circolazione è subordinata alla scorta del personale dell’impresa che dovrà prendere posto in cabina e coadiuvare il conducente, anche scendendo a terra e precedendo il veicolo, nell’attraversamento di incroci o nell’immissione nella carreggiata;
d) la parte a sbalzo costituita da allestimenti a sezione trasversale ridotta di oltre il 50% rispetto alla sagoma trasversale del veicolo, deve presentare la superficie inferiore ad altezza non inferiore a 1,80 m da terra ed essere segnalata, qualunque sia il valore dello sbalzo, come stabilito alla precedente lettera b);
e) il dispositivo anti-incastro non è obbligatorio se alla sua funzione supplisce la presenza eventuale di una trave porta-stabilizzatori od altro dispositivo analogo purché presenti la faccia posteriore a superficie piana, risponda al dimensionamento prescritto dalla normativa specifica in vigore e ad esso non risulti agganciato a sporgere alcun organo dell’attrezzatura dell’allestimento;
f) il traino del veicolo rimosso o soccorso, è ammesso con rapporto di traino non superiore a 0,5 ed a condizione: che il traino avvenga secondo quanto previsto al comma 2 o con barra rigida, segnalata a strisce alternate di colore bianco e rosso retro.riflettenti; che siano rispettate le masse massime per asse ed il rapporto minimo fra le masse sull’asse o sugli assi di guida e quello o quelli posteriori. La barra rigida deve costituire dispositivo di allestimento del veicolo, essere marcata dal costruttore dell’autoveicolo e segnalata come le parti a sbalzo della precedente lettera b);
g) gli eventuali sbalzi anteriori non devono determinare condizioni di visibilità dal posto di guida che si discostino da quelle dei corrispondenti veicoli di categoria N; la visibilità attraverso gli specchi retrovisori deve rispondere alla normativa contenuta nella direttiva n. 71/127/CEE;
h) tutte le parti a sbalzo degli allestimenti che possono ruotare in un qualsiasi piano, devono essere assicurate nella posizione assunta per la marcia del veicolo con sicuri ed affidabili dispositivi meccanici o idraulici. I comandi idraulici del sistema o dei sistemi di lavoro dei vari attrezzi non devono poter essere azionati involontariamente dal conducente durante la marcia su strada;
i) il sistema di lavoro deve inoltre essere bloccato, con valvole sul circuito idraulico o con vincoli meccanici, nella posizione individuata per la marcia su strada in sede di visita e prova.

Gli automezzi adibiti al soccorso stradale non sono soggetti alla disciplina sull’autotrasporto di cose, se operano entro un raggio di 100 km dalla loro sede.

LEGGE 6 Giugno 1974, N. 298
TITOLO II
DISCIPLINA DEGLI AUTOTRASPORTI DI COSE
Art. 30

2) Non sono soggetti alle norme del presente titolo gli autocarri-attrezzi di ogni genere.

Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 Marzo 2006 relativo al settore dei trasporti
CAPO I
Articolo 3
Il presente regolamento non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di carri attrezzi specializzati, che operano entro un raggio di 100 km dalla propria base operativa.

Secondo il nuovo Codice, i mezzi di soccorso stradale superiori a 35 t devono avere strisce riflettenti.

NUOVO CODICE DELLA STRADA (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285)

TITOLO III
Dei veicoli

Capo III – VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

Art. 72. Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.

2-bis) Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retro-riflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.

Soccorso stradale

Anche nell’attività di soccorso stradale occorre adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare danni a terzi.

Codice Civile
art. 2050
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione III civile; sentenza, 04-05-2004, n. 8457
2.2. – L’esercente l’attività pericolosa è assoggettato alla presunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 2050 c.c. in relazione ai danni cagionati nello svolgimento dell’attività, presunzione che lo stesso può vincere fornendo la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Nella scelta di tali misure, egli dispone di un certo margine di discrezionalità, da esercitare facendo uso di normale prudenza e tenendo conto dello sviluppo tecnico e delle condizioni pratiche in cui si svolge l’attività. Siffatta discrezionalità, peraltro, viene meno quando è la legge ad imporre l’obbligo di adottare talune misure.

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